Tariffe Conto Energia - Piccoli Impianti (estratto del Decreto Legge 5 Maggio 2011)
Articolo 11 comma 1
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti:
a) Le persone fisiche
b) Le persone giuridiche
c) I soggetti pubblici
d) I condomini di unità immobiliari ovvero di edifici
Articolo 11 comma 2
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici :
a) Potenza maggiore di 1 kWp
b) Moduli fotovoltaici certificati CEI EN 61215 (cristallini) o CEI EN 61646 (film sottili)
c) Realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impegnati in altre costruzioni
d) Collegati alla rete elettrica moduli realizzati a terra in aree agricole fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dell’art. 10 del d.lgs n. 28 del 2011
Articolo 11 comma 3
Gli inverter utilizzati in impianti che entreranno in esercizio dopo il 31/12/2012 devono tener conto delle esigenze della rete elettrica ed in particolare:
a) Mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione
b) Consentire la disconnessione ala rete a seguito di un comando remoto
c) Aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell’impianto,
d) Consentire l’erogazione o l’assorbimento di energia
e) Limitare la potenza immessa in rete
f) Evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete.
Articolo 11 comma 4
Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e l’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) definiscono apposite norme tecniche.
Art. 11 comma 5
Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto lgs m.28 del 2011, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE il certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno 10 anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.
Articolo 11 comma 6
Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta a tutta ala documentazione necessaria già prevista i seguenti documenti:
a) Certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l’adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
b) Certificato rilasciato dal produttore di moduli, attestante che l’azienda è in possesso delle certificazioni: ISO 9000:2008, OHSAS 18001 e ISO 14000.
c) Certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e inverter rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati
Articolo12 comma 2
Tariffa riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo dell’incentivazione.
1 - per i mesi di giugno, luglio, agosto 2011 le tariffe sono individuate dalla seguente tabella 1

2 - per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono individuate dalla seguente tabella 2

TARIFFE PER L'ANNO 2012
3 - per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono individuate dalla seguente tabella 3

A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica
Le nuove tariffe sono individuate dalla seguente tabella 4

Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla seguente tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

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